| SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ | |
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DIRITTO AL MANTENIMENTO ED AGLI ALIMENTISeparazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°co. c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Il mantenimento può essere corrisposto mensilmente oppure in un'unica soluzione. Il coniuge a cui spetta l'assegno può rinunciarvi. In caso di inadempimento, su richiesta del beneficiario che deve percepire la somma fissata, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge inadempiente) il versamento della somma dovuta. Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi. Mentre il mantenimento è negato al coniuge cui è addebitabile la separazione, non sono invece mai negati gli alimenti se ne sussistono i presupposti, cioè la corresponsione al coniuge di quanto gli sia necessario per la sopravvivenza quando questi versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.). |