SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOT�
Divorzio e separazione

AFFIDAMENTO DEI FIGLI


Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione

I diritti ed i doveri tra genitori e figli esulano dal rapporto tra coniugi ed hanno valore e natura completamente diversa, in quanto sorgono direttamente dal rapporto di filiazione che � tutelato anche a livello costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.).

È prassi che l'affidamento dei figli, soprattutto se molto piccoli, venga disposto a favore della madre. Vi sono poi casi molto rari, nei quali, o per accordo tra i coniugi, o per garantire pi� incisivamente gli interessi del minore, l'affidamento viene concesso al padre.

Esiste inoltre il cosiddetto affidamento congiunto o quello alternato. In tali casi, i compiti e le responsabilit� tra i genitori vengono ripartiti pi� adeguatamente. Tali forme di affidamento sono per� poco considerate dai genitori in sede di separazione per gli ovvi inconvenienti pratici che una tale determinazione comporta.

Il coniuge affidatario, se non � diversamente disposto dal Giudice, ha l'esercizio esclusivo della potest� (art. 155, 3�co. c.c.) e l'usufrutto legale dei beni dei minori.

Comunque, le decisioni pi� importanti vengono di regola adottate da entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario deve continuare a vigilare sulla prole e pu� ricorrere al giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli per la stessa.

Normalmente, proprio al fine di tutelare gli interessi dei figli, soprattutto se minori, l'abitazione coniugale viene assegnata al coniuge affidatario (art. 155, 4�co. c.c.) per evitare di modificare l'ambiente in cui la prole � nata e cresciuta.

Il coniuge affidatario ha diritto agli assegni familiari se ne sussistono i presupposti.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Il genitore non affidatario deve pure contribuire al soddisfacimento delle necessit� della prole. Per ci� stesso � tenuto a corrispondere un assegno mensile, il cui importo verr� determinato caso per caso e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma � diversa rispetto a quella eventualmente dovuta all'altro coniuge quale diritto al mantenimento o agli alimenti e pu� cumularsi a questa.

Inoltre, il coniuge non affidatario dovr� contribuire per la met� alle spese straordinarie sostenute per il figlio e relative all'istruzione, per le cure mediche e per lo svolgimento dell'attivit� sportiva o ricreativa.

Qualora l'obbligo non venga adempiuto, potr� essere iniziata una procedura esecutiva per ottenere le somme dovute a titolo di mantenimento, oppure effettuare un sequestro sui beni di colui che deve la somma fissata o presso un suo creditore (ad es. il datore di lavoro). Il ritardato versamento delle somme dovute potrebbe, in alcuni casi, determinare un danno ingiusto alla prole che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza deve essere adeguatamente risarcito.

L'assegno dovr� essere versato finch� la prole non sar� in grado di conseguire adeguati redditi propri, quindi la contribuzione dovr� essere garantita dal genitore non affidatario eventualmente anche dopo il raggiungimento della maggiore et�.

MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, al pari di tutte le altre condizioni, possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, qualora intervengano fatti nuovi. Sulla revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli � competente il tribunale ordinario, sulla decadenza e/o modificazione della potest� genitoriale ex artt. 330 - 333 c.c. � invece competente il tribunale per i minorenni.

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