Divorzio
Divorzio / Rapporti patrimoniali / Assegno divorzile / Affidamento dei figli / Diritti successori / Procedimento di divorzio
Il divorzio � l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi � venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.
Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche il procedimento di divorzio pu� seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- divorzio congiunto, quando c'� accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso � presentato congiuntamente da entrambi i coniugi)
- divorzio giudiziale, quando non c'� accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso pu� essere presentato anche da un solo coniuge)
Il divorzio � disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio � la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo (che oggi � ridotto a 6 mesi, che diventano 12, se la separazione � stata giudiziale). Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cio� richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.
Il divorzio pu� quindi essere richiesto:
- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
- in caso di separazione di fatto: se la separazione � iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970
Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.
La donna perde il cognome del marito.
A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
La sentenza di divorzio potr� anche stabilire provvedimenti su: