Separazione
Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione
La separazione personale dei coniugi � un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, n� fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedelt� e di coabitazione). Residuano inoltre altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge pi� debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
Diversamente dal passato, oggi la separazione pu� essere dichiarata per cause oggettive, cio� indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. � possibile quindi che i coniugi si separino perch� avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perch� sopraggiungono circostanze non previste, n� prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perch� ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilit� caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1�co. c.c.).
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che � possibile riconciliarsi, senza alcuna formalit�, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, � possibile per i coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Pu� accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalit� (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, n� � sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorit� giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
- il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
- il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
- l'assegnazione della casa familiare
- l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.