| SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ | |
|
|
|
INFORMAZIONI
SERVIZI
Separazione online
Divorzio online Consulenza legale online Assistenza legale Accordo di convivenza Mediazione familiare F.A.Q. sui servizi STUDIO LEGALE
|
Assegnazione dell'abitazione familiare in caso di separazioneSeparazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre valutando prioritariamente l'interesse della prole stessa. Questo principio trova ragione nella salvaguardia degli interessi superiori dei figli (art. 155-quater c.c.) e viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi. Dell'assegnazione il giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad esempio, nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l'abitazione di sua proprietà esclusiva, Corte Cost. sent. n. 54/1989). Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario. Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. |