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Convivenza more uxorio o famiglia di fatto

Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.

Bench� in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l'ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cio� fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.

La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilit� che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.

Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

Attualmente la famiglia di fatto � prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidariet� e sostegno reciproco.

La convivenza more uxorio � come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell'art. 2 della Costituzione.

A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.

Le fonti di diritto interessate sono le seguenti:

Il menage non fondato sul matrimonio come nasce cos� pu� cessare, diversamente per la famiglia legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l'istituto della separazione e del divorzio.

Al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:

  1. abitazione familiare;
  2. contratto di locazione;
  3. acquisti compiuti durante la convivenza;
  4. assegno di mantenimento;
  5. elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell'altro;
  6. rapporto di lavoro nell'impresa familiare;
  7. assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
  8. diritti successori;
  9. Altri effetti patrimoniali.
1) Abitazione familiare e sua assegnazione

Dapprima, il convivente non proprietario dell'immobile o non titolare di un diritto di godimento sull'abitazione era equiparato ad un ospite e non poteva quindi far valere nessun tipo di pretesa.
Oggi, invece, � riconosciuto un "diritto di possesso" in capo al convivente che fosse stato allontanato dall'abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell'ex patner volta a dimostrare il diritto di propriet�.
Il partner proprietario potr� agire per far valere i suoi legittimi diritti.
la Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di propriet�, debba essere assegnata al genitore affidatario. Ci� non costituisce un riconoscimento della famiglia di fatto, poich� la decisione della Corte � stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole.

2) Rapporto di locazione

Dopo un lungo cammino, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ci� sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.

3) Acquisti compiuti durante la convivenza

Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi.
Chi ha compiuto l'acquisto � proprietario del bene, salvo la possibilit� per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell'acquisto � compresa una propria partecipazione materiale o morale.

4) Assegno di mantenimento

Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all'assegno di mantenimento poich� manca il presupposto di legge e cio� una convivenza fondata sul matrimonio.

5) Elargizioni compiute da uno dei conviventi in favore dell'altro

Le elargizioni in denaro o diversamente compiute da uno dei conviventi a favore dell'altro sfuggono alla disciplina regolamentata per la famiglia legittima. Normalmente sono ritenute obbligazioni naturali, quindi, nel momento in cui vengono compiute, non possono pi� essere richieste da chi le ha effettuate. A volte, le elargizioni sono invece considerate donazioni.

6) Rapporto di lavoro nell'impresa familiare

Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell'impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuit� che nasceva dal vincolo affettivo. Successivamente, l'introduzione dell'art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuit�. Ma l'articolo suddetto pu� essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuit� della prestazione eseguita dallo stesso;

7) Assegnazione dell'alloggi popolare

� riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989.

8) Diritti successori

Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potr� ottenere una quota dell'eredit� solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovr� comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).

9) Altri effetti patrimoniali

I rapporti di convivenza more uxorio possono produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi, nei seguenti casi:

Questioni di rilevanza penale

Una maggiore equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima si � verificata anche in ambito penale, e precisamente:

  1. art. 199, 3� co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): � prevista la facolt� di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
  2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): vi � equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
  3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): la condotta anche del convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l'allontanamento del soggetto e l'obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
  4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): permette al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.
Non c'� equiparazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima in ambito di violazione degli obblighi familiari, poich� in costanza di convivenza more uxorio, tra i compagni non sorgono obblighi giuridicamente vincolanti.
Tutte le volte che sono stati adottati provvedimenti che hanno riguardato il fenomeno della convivenza more uxorio, questi sono stati adottati non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per salvaguardare interessi costituzionalmente garantiti. Una regolamentazione diretta non vi � mai stata, bench� innumerevoli siano state le proposte di legge in tal senso.

Patto di convivenza

Quello di convivere senza alcun vincolo formale idoneo ad assicurare certezza al rapporto � una libera scelta di ogni individuo. Oggi aumentano le separazioni ed i divorzi e si moltiplicano le convivenze, mentre la famiglia fondata sul matrimonio sta attraversando una crisi profonda che ha determinato la rottura dei tradizionali equilibri e delle dinamiche che da sempre sono state fondamento dei rapporti familiari.

Non sussiste una regolamentazione ordinaria generale, n� speciale, da applicare alla famiglia di fatto. L'unico modo per ottenere una tutela, ad oggi, � quello di autoregolamentarsi mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti durante il menage oppure al momento della cessazione del rapporto e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.
Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata o possono essere redatti da notaio.

Tali accordi potranno disciplinare in particolare:

  1. i rapporti patrimoniali tra conviventi;
  2. la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell'interesse del nucleo familiare;
  3. il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del menage;
  4. l'assegnazione dell'abitazione familiare.
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