| SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ | |
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Questioni patrimoniali nella separazioneSeparazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni. In caso di separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole. In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali - in presenza, quindi, di un procedimento di separazione giudiziale - si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi. I beni acquistati antecedentemente alle nozze e quelli personali, così come indicati espressamente dalla legge (ad es. quelli indispensabili per l'attività lavorativa di uno dei coniugi, art. 179 c.c.), restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. Se al momento della celebrazione del matrimonio, o successivamente, è stato adottato il regime di separazione legale dei beni, i beni restano di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. In ogni caso sono fatti salvi tutti i provvedimenti indispensabili all'interesse della prole, quali ad esempio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole. A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge. Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all'eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione. |