| SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ | |
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QUESTIONI PATRIMONIALISeparazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione Tra i principali effetti della separazione può esserci il venir meno dell'eventuale regime di comunione legale dei beni. In caso di Separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali, quindi in presenza di un procedimento di separazione giudiziale, tutti i beni espressamente elencati nell'art. 177 c.c. e facenti parte della comunione vengono equamente divisi tra marito e moglie. Restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario quei beni acquistati antecedentemente alle nozze e quelli "personali", così come indicati espressamente dalla legge. Se al momento della celebrazione del matrimonio o successivamente è stato adottato invece il regime di separazione legale dei beni, questi resteranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario e non avverrà alcuna divisione dei cespiti patrimoniali. PENSIONE DI REVERSIBILITA' A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge. DIRITTI SUCCESSORI Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. Continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale. Ciò sarà tuttavia possibile solo se non sia stata addebitata la separazione al coniuge in vita (art. 548, 1°co. c.c.). Diversamente, spetterà all'ex coniuge, che goda comunque degli alimenti, un assegno vitalizio di importo non superiore alla somma prevista per gli stessi. |