SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOT�
Divorzio e separazione

QUESTIONI PATRIMONIALI


Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione

Tra i principali effetti della separazione pu� esserci il venir meno dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.

In caso di Separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verr� poi omologato dall'autorit� giudiziaria.

In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali, quindi in presenza di un procedimento di separazione giudiziale, tutti i beni espressamente elencati nell'art. 177 c.c. e facenti parte della comunione vengono equamente divisi tra marito e moglie. Restano di esclusiva propriet� del coniuge intestatario quei beni acquistati antecedentemente alle nozze e quelli "personali", cos� come indicati espressamente dalla legge.

Se al momento della celebrazione del matrimonio o successivamente � stato adottato invece il regime di separazione legale dei beni, questi resteranno di propriet� esclusiva del coniuge intestatario e non avverr� alcuna divisione dei cespiti patrimoniali.

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

A chi � separato spetta una parte della pensione di reversibilit�, poich� non � venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.

DIRITTI SUCCESSORI

Per ci� che riguarda i diritti successori, il coniuge separato � equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. Continuer� quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale.

Ci� sar� tuttavia possibile solo se non sia stata addebitata la separazione al coniuge in vita (art. 548, 1�co. c.c.). Diversamente, spetter� all'ex coniuge, che goda comunque degli alimenti, un assegno vitalizio di importo non superiore alla somma prevista per gli stessi.

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