SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ
Divorzio e separazione

Invalidità del matrimonio


Il matrimonio / Promessa di matrimonio / Obblighi tra i coniugi / Obblighi verso i figli / Regime patrimoniale / Invalidità del matrimonio / Matrimonio concordatario e matrimonio civile

Vi sono delle particolari situazioni previste tassativamente dalla legge in presenza delle quali il matrimonio è invalido. Si tratta di impedimenti che comportano, a seconda della loro gravità, la nullità o l'annullamento del vincolo contratto dai coniugi.

Il matrimonio è nullo (e l'azione per far valere il vizio può essere sempre esercitata, da chiunque vi abbia interesse) qualora sussista:

  • un precedente vincolo matrimoniale;
  • un rapporto di affinità, parentela ed adozione (ma solo in alcuni casi);
  • un'azione delittuosa del terzo, che intrattiene una relazione sentimentale con uno dei coniugi, a danno dell'altro coniuge.
Il vincolo è annullabile (e l'azione per far valere il vizio può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse nel termine di 10 anni) in presenza di:
  • rapporto di affinità, parentela ed adozione (per i casi distinti dai precedenti che comportano la nullità del vincolo);
  • interdizione giudiziale.
Il matrimonio è annullabile (e l'azione per far valere il vizio può essere esercitata solo da determinate persone) qualora:
  • uno dei coniugi sia minore d'età;
  • uno dei coniugi sia incapacità di intendere e volere.
Inoltre, il vincolo non è valido se contratto per errore, con violenza o qualora sia determinato da timore di eccezionale gravità.

Infine, il matrimonio può anche essere simulato, quando il vincolo esiste pur non essendo realmente voluto da chi lo ha contratto.

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