SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ
Divorzio e separazione

Promessa di matrimonio (o sponsali)


Il matrimonio / Promessa di matrimonio / Obblighi tra i coniugi / Obblighi verso i figli / Regime patrimoniale / Invalidità del matrimonio / Matrimonio concordatario e matrimonio civile

Normalmente la celebrazione del matrimonio è preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, durante il quale i partner possono reciprocamente impegnarsi a compiere atti od assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del futuro matrimonio.

La promessa di matrimonio (anche detta sponsali) consiste nell'impregno reciproco di prendersi come marito e moglie.

La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poiché si è sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio.

L'istituto, regolamentato dagli artt. 79 e ss. c.c., riveste soprattutto importanza sociale ed assume rilievo giuridico, solo in presenza di determinate circostanze:

  • qualora la promessa non sia rispettata da uno dei partner, senza giustificato motivo (art. 81,1°co. c.c.);
  • qualora vi sia stato rifiuto a contrarre matrimonio per comportamento colpevole del proprio fidanzato (art. 81,2°co. c.c.).
Solo in tali specifici casi, è possibile ottenere il risarcimento del danno per le spese compiute e per le obbligazioni assunte a causa della promessa di matrimonio, rimasta disattesa (art. 81,1°co. c.c.).

Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, può essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio.

È possibile inoltre, richiedere autonomamente la restituzione dei doni fatti.

Tale istanza potrà anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti.

matrimonio obblighi dei coniugi