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Promessa di matrimonio (o sponsali)Il matrimonio / Promessa di matrimonio / Obblighi tra i coniugi / Obblighi verso i figli / Regime patrimoniale / Invalidità del matrimonio / Matrimonio concordatario e matrimonio civile Normalmente la celebrazione del matrimonio è preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, durante il quale i partner possono reciprocamente impegnarsi a compiere atti od assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del futuro matrimonio. La promessa di matrimonio (anche detta sponsali) consiste nell'impregno reciproco di prendersi come marito e moglie. La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poiché si è sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio. L'istituto, regolamentato dagli artt. 79 e ss. c.c., riveste soprattutto importanza sociale ed assume rilievo giuridico, solo in presenza di determinate circostanze:
Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, può essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio. È possibile inoltre, richiedere autonomamente la restituzione dei doni fatti. Tale istanza potrà anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti. |