SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM | |
INFORMAZIONI
SERVIZI
Separazione online
Divorzio online Consulenza legale online Assistenza legale Accordo di convivenza Mediazione familiare F.A.Q. sui servizi STUDIO LEGALE
|
PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLIDivorzio / Rapporti patrimoniali / Assegno divorzile / Affidamento dei figli / Diritti successori / Procedimento di divorzio 1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI In relazione all'affidamento dei figli, il tribunale pu� accettare l'eventuale accordo che sia intervenuto tra i coniugi, oppure stabilire se affidare la prole ad uno solo dei coniugi oppure, in presenza di determinati presupposti, proporre l'affidamento congiunto od alternato. Il coniuge affidatario avr� la potest� sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni. Il genitore divorziato non affidatario conserver� l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. Se il genitore affidatario non rispetta le condizioni fissate � possibile che l'affidamento venga modificato. Qualora vi sia un cambiamento di residenza o di domicilio del genitore affidatario (ad esempio in caso di trasferimento in un'altra abitazione), � necessario che ci� venga comunicato entro 30 giorni all'ex coniuge. Qualora ci� non avvenga, per tutelare il diritto del genitore non affidatario ad avere contatti con la prole, questi potr� ottenere il risarcimento del danno per la difficolt� nel reperimento dei figli. 2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Il genitore non affidatario � tenuto a versare un assegno di mantenimento per contribuire a tutte le necessit� della prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese straordinarie, siano esse scolastiche, ricreative, mediche o sportive. L'importo deve essere per legge rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 898/1970 deve essere versato anche per il figlio maggiorenne che non abbia redditi propri. 3. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE La casa coniugale � assegnata all'ex coniuge divorziato che sia affidatario dei figli, e questo nell'interesse primario della stessa prole. 4. CONTRATTO DI LOCAZIONE Nel contratto di locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario. |