SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM | |
INFORMAZIONI
SERVIZI
Separazione online
Divorzio online Consulenza legale online Assistenza legale Accordo di convivenza Mediazione familiare F.A.Q. sui servizi STUDIO LEGALE
|
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI DIVORZIODivorzio / Rapporti patrimoniali / Assegno divorzile / Affidamento dei figli / Diritti successori / Procedimento di divorzio L'assegno divorzile ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza del rapporto coniugale.
L'assegno divorzile ha natura complessa: Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile � riconosciuto ad uno dei coniugi poich� questo ha diritto di condurre lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, oppure pu� essere richiesto successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno). È possibile rinunciare all'assegno, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sar� possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale. L'assegno divorzile pu� essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruit� della somma offerta. Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. E in tal caso il coniuge non pu� vantare alcun diritto in ambito successorio. Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potr� ottenere una quota dell'eredit� proporzionale alla somma percepita con assegno mensile, e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilit� o ad una quota di essa. L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che � obbligato a versarlo muore o fallisce. Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito � possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi � suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ci� che � dovuto. Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, � possibile richiedere idonea garanzia di natura reale (sequestro). Se la garanzia viene accordata, il relativo provvedimento � titolo idoneo per iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato. Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, pu� essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione, ma con il limite della quota di 1/2 (art. 8 legge n. 898/1970, mod. dall'art. 12 legge n. 74/1987). |