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Divorzio e separazione

GIURISPRUDENZA - REATO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASSISTENZA FAMILIARE (ART. 570 C.P.)

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Cass. Pen. V Sez., 12.02.2004 n.14965
Non commette il reato di violazione degli obblighi familiari, il coniuge che non corrisponde pi� l'assegno di mantenimento alla ex coniuge che abbia iniziato a lavorare stabilmente. Il reato di violazione degli obblighi familiari scatta infatti nel momento in cui chi � tenuto, non provvede a fornire i mezzi necessari per la sussistenza.

Cass. sez. VI Penale, 2003/17916
Il coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di divorzio non può invocare presunte difficoltà economiche per sottrarsi al suddetto obbligo e contemporaneamente effettuare ingenti spese superflue che inevitabilmente contrastano con la posizione assunta. In tal caso sussiste il reato di violazione degli obblighi familiari.

Cass. sez. VI Penale, 2000, n. 9440 La fuga del coniuge con l’amante potrebbe costituire reato di violazione dell’obbligo di assistenza familiare, poiché in tal caso, vi è l’abbandono del domicilio familiare, ciò che invece non accade, in costanza di relazione adulterina.

Cass. sez. VI Penale, 28.09.1999, n. 11064 L’intollerabilità della convivenza con i suoceri ed il conseguente abbandono dell’abitazione familiare non integra la fattispecie penale di violazione degli obblighi familiari, ex art. 570 c.p.

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