SEPARAZIONE-DIVORZIO.COM / Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ
Divorzio e separazione

GIURISPRUDENZA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

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Cass. Civ. I Sez. 23.03.2004 n. 5719
Il diritto di ottenere dall'ex coniuge, la quota di indennità di fine rapporto (tfr), in caso di divorzio, sorge nel momento in cui il coniuge che lo deve ottenere percepisca il suddetto trattamento. L'ex coniuge avrà diritto ad una quota purchè non si sia risposato.

Cass. civ. sez. I, 07.06.1999, n. 5553
In caso di divorzio, il coniuge qualora sia titolare di assegno e non abbia contratto nuovo matrimonio, ha diritto ad una quota in percentuale del trattamento di fine rapporto del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno, anche se l’indennità è maturata successivamente alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora tale diritto sia sorto antecedentemente in capo al coniuge, il diritto dell’altro a percepire una quota del T.F.R. non sussiste.

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