GIURISPRUDENZA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
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Cass. Civ. I Sez. 23.03.2004 n. 5719
Il diritto di ottenere dall'ex coniuge, la quota di indennità di fine rapporto (tfr), in caso di divorzio, sorge nel momento in cui il coniuge che lo deve ottenere percepisca il suddetto trattamento. L'ex coniuge avrà diritto ad una quota purchè non si sia risposato.
Cass. civ. sez. I, 07.06.1999, n. 5553
In caso di divorzio, il coniuge qualora sia titolare di assegno e non abbia contratto nuovo
matrimonio, ha diritto ad una quota in percentuale del trattamento di
fine rapporto del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno, anche se
l’indennità è maturata successivamente alla pronuncia di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora
tale diritto sia sorto antecedentemente in capo al coniuge, il diritto
dell’altro a percepire una quota del T.F.R. non sussiste.
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