GIURISPRUDENZA - SEPARAZIONE CONSENSUALE
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Cass. civ. sez. I, 23.03.2004, n. 5741
� possibile in caso di accordo di separazione consensuale l'attribuzione da parte di uno dei coniugi all'altro di beni mobili o immobili al fine di sistemare concordemente i reciproci rapporti patrimoniali.
Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2000, n. 14791
Sono validi gli accordi tra coniugi, assunti per la volontà di
separarsi, nei
quali si riconosca ad uno di essi o ad entrambi la proprietà
esclusiva di un singolo bene, o con i quali si operi il
trasferimento di un bene a favore di uno di essi al fine di assicurarne il
mantenimento, anche nel caso in cui il bene oggetto dell'accordo ricada
nel regime di comunione legale.
Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2000, n. 14791
Il progetto divisionale di un bene immobile realizzato, voluto dalle
parti e
dichiarato esecutivo con ordinanza dal giudice, all'esito di un
subprocedimento nel corso di un giudizio di separazione, ha natura di
negozio, alla cui validità non osta, che il bene è in
comunione legale tra i coniugi, essendo rimessi alla
discrezionalità e comune volontà di questi gli atti di
disposizione sui beni in comunione e l'esistenza della comunione
stessa; tale atto divisionale, che non richiede la stipulazione di una
convenzione matrimoniale, costituisce titolo per la trascrizione, unico
requisito previsto essendo la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350
n. 11 c.c.
Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13666
Anche in tema di
separazione consensuale, i giustificati motivi la cui
sopravvenienza
consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione
dei coniugi, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte
dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di
reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato,
che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle
complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo
mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via
consensuale, in sede di determinazione dell'assegno. Infatti durante
la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i
coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle
reciproche fortune economiche, e d'altronde la
finalità considerata dall'art. 156 c.c. (ossia quella di
conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita
tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza)
permane anche nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione
consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell'assegno, di
talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni
convenute, non può non tener conto di essa finalità.
Tribunale Roma, 14 dicembre 1998
È inammissibile la domanda di revoca del decreto di omologazione
della separazione consensuale, avanzata da un coniuge sulla base
dell'asserita simulazione dell'accordo di separazione omologato,
giacché le norme in tema di simulazione dei contratti non
sono
applicabili ai negozi giuridici familiari, caratterizzati dalla
rilevanza di diritti indisponibili e dal controllo dell'autorità
giudiziaria.
Cass. civ., sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi, pur
trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia
giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, al
quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti
intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della
famiglia. Ne consegue che le pattuizioni convenute antecedentemente e
contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti solo se si
collochino in una posizione di autonomia in quanto non immediatamente
riferibili nè collegate al contenuto necessario del regime di
separazione.
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