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Divorzio e separazione

GIURISPRUDENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITA’

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Cass. Civ. Sez. I, 30.03.2004 n. 6272
Nei conflitti tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, per ottenere la pensione di reversibilit�, non � necessaria la presenza dell'istituto che eroga la pensione, presenza che invece � necessaria in caso di mancanza del coniuge superstite.

Cass. civ. sez. I, 29.01.2002, n. 1057
La pensione di reversibilità, in caso di divorzio, deve essere ripartita tra gli ex coniugi superstiti, valutando la durata del matrimonio. Tale criterio non è però l’unico che deve essere considerato dal Giudice ai fini dell’assegnazione della suddetta pensione all’ex coniuge superstite.

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