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Divorzio e separazione

GIURISPRUDENZA - ASSEGNO DI DIVORZIO

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Cass. civ. sez. I, 08.02.2000, n. 1379
In caso di divorzio, il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno qualora vi sia un cambiamento vantaggioso dovuto allo sviluppo della carriera lavorativa, con conseguente miglioramento delle condizioni ecoznomiche è tenuto ad aumentare l’importo di suddetto assegno.

Cass. civ. sez I, 28.03.2003, n. 4736
L’assegno di divorzio può essere corrisposto solo se l’ex coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di procurarseli per ragioni oggettive. Gli altri criteri operano solo in presenza della suddetta circostanza.

Cass. civ. sez. I, 24.09.2002, n. 13860
L’assegno divorzile, qualora vi sia la sopravvenienza di giustificati motivi, può essere concesso anche se in sede di divorzio era stato negato o non richiesto. Inoltre, in sede di revisione del dell’assegno non è necessario valutare nuovamente la somma stabilita in precedenza essendo sufficienti sopraggiunti giustificati motivi successivi a permettere la modifica dell’assegno stesso.

Cass. civ. sez. I, 24.02.1999, n. 1591
In caso di divorzio è possibile che il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno a favore dell’altro peggiori la sua condizione economica a causa dell’elargizione che deve compiere, ciò non può essere considerato criterio per diminuire la somma stabilita, a favore del coniuge che ha diritto all’assegno.

Cass. civ. sez. I, 02.02.1998, n. 1031
Il coniuge divorziato può richiedere l’assegno di divorzio anche successivamente alla pronuncia sullo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cass. civ. sez. IV, 22.11.2002, n. 16462
L’assegno di divorzio corrisposto periodicamente è soggetto alla ritenuta dell’I.r.p.e.f.

Cass. civ. sez. I, 12.10.1999, n. 11437
L’assegno di divorzio, corrisposto in un’unica soluzione, non può essere oggetto di ritenuta I.r.p.e.f., poiché non costituisce reddito.

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