GIURISPRUDENZA - ASSEGNO DI DIVORZIO
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Cass. civ. sez. I, 08.02.2000, n. 1379
In caso di divorzio, il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno
qualora vi sia un cambiamento vantaggioso dovuto allo sviluppo della
carriera lavorativa, con conseguente miglioramento delle condizioni
ecoznomiche è tenuto ad aumentare l’importo di suddetto assegno.
Cass. civ. sez I, 28.03.2003, n. 4736
L’assegno di divorzio può essere corrisposto solo se l’ex coniuge beneficiario non
abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli altri criteri operano solo in
presenza della suddetta circostanza.
Cass. civ. sez. I, 24.09.2002, n. 13860
L’assegno divorzile, qualora vi sia la sopravvenienza di giustificati motivi, può essere
concesso anche se in sede di divorzio era stato negato o non richiesto.
Inoltre, in sede di revisione del dell’assegno non è necessario
valutare nuovamente la somma stabilita in precedenza essendo
sufficienti sopraggiunti giustificati motivi successivi a permettere la
modifica dell’assegno stesso.
Cass. civ. sez. I, 24.02.1999, n. 1591
In caso di divorzio è possibile che il coniuge tenuto alla
corresponsione dell’assegno a favore dell’altro peggiori la sua
condizione economica a causa dell’elargizione che deve compiere,
ciò non può essere considerato criterio per diminuire la
somma stabilita, a favore del coniuge che ha diritto all’assegno.
Cass. civ. sez. I, 02.02.1998, n. 1031
Il coniuge divorziato può richiedere l’assegno di divorzio anche
successivamente alla pronuncia sullo scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Cass. civ. sez. IV, 22.11.2002, n. 16462
L’assegno di divorzio
corrisposto periodicamente è soggetto alla ritenuta dell’I.r.p.e.f.
Cass. civ. sez. I, 12.10.1999, n. 11437
L’assegno di divorzio, corrisposto in un’unica soluzione, non può essere oggetto di
ritenuta I.r.p.e.f., poiché non costituisce reddito.
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