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AFFIDAMENTO DEI FIGLI

I diritti ed i doveri tra genitori e figli esulano dal rapporto tra coniugi ed hanno valore e natura completamente diversa, in quanto sorgono direttamente dal rapporto di filiazione che è tutelato anche a livello costituzionale (artt. 29,30 Cost.). Soprattutto devono sempre essere garantiti gli interessi morali e materiali della prole, che comunque certamente subisce gli effetti e le conseguenze dello scioglimento del nucleo familiare.

È prassi che l'affidamento dei figli, soprattutto se molto piccoli, venga disposto a favore della madre. Vi sono poi casi molto rari, nei quali - o per accordo tra i coniugi, o per garantire più incisivamente gli interessi del minore - l'affidamento viene concesso al padre.

Esiste inoltre il cosiddetto affidamento congiunto o quello alternato. In tali casi, i compiti e le responsabilità tra i genitori vengono ripartiti più adeguatamente. Tali forme di affidamento sono però poco considerate dai genitori in sede di separazione per gli ovvi inconvenienti pratici che una tale determinazione comporta.

Il coniuge affidatario, se non è diversamente disposto dal Giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà (art. 155, 3°co. c.c.) e l'usufrutto legale dei beni dei minori.

Comunque, le decisioni più importanti vengono di regola adottate da entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario deve continuare a vigilare sulla prole e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli per la stessa.

Normalmente, proprio al fine di tutelare gli interessi dei figli, soprattutto se minori, l'abitazione coniugale viene assegnata al coniuge affidatario (art. 155, 4°co. c.c.) per evitare di modificare l'ambiente in cui la prole è nata e cresciuta.

Sulla revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli è competente il tribunale ordinario, sulla decadenza e/o modificazione della potestà genitoriale ex art. 330 - 333 c.c. è invece, competente il tribunale per i minorenni.

Il coniuge affidatario ha diritto agli assegni familiari se ne sussistono i presupposti.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Il genitore non affidatario deve pure contribuire al soddisfacimento delle necessità della prole. Per ciò stesso è tenuto a corrispondere un assegno mensile, il cui importo verrà determinato caso per caso e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma è diversa, e può aggiungersi, a quella eventualmente dovuta all'altro coniuge quale diritto al mantenimento o agli alimenti.

Inoltre, il coniuge non affidatario dovrà contribuire per la metà alle spese straordinarie sostenute per il figlio e relative all'istruzione, per le cure mediche e per lo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa.

Qualora l'obbligo non venga adempiuto, potrà essere iniziata una procedura esecutiva per ottenere le somme dovute a titolo di mantenimento, oppure effettuare un sequestro sui beni di colui che deve la somma fissata. Il ritardato versamento delle somme dovute in alcuni casi, potrebbe determinare un danno ingiusto alla prole che secondo orientamento della giurisprudenza potrebbe essere adeguatamente risarcito.

L'assegno dovrà essere versato finché la prole non sarà in grado di avere adeguati redditi propri, quindi la contribuzione dovrà essere garantita dal genitore non affidatario anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

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