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Divorzio: Cancellato il criterio del tenore di vita per determinare l'assegno di mantenimento

mantenimento Con la sentenza n. 11504 depositata lo scorso 10 maggio, la Corte di Cassazione ha sensibilmente aggiornato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile.

La Corte di legittimit� ritiene non pi� attuale, alla luce dei mutamenti economico-sociali, il criterio del "tenore di vita" goduto durante il matrimonio per la determinazione dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.

La circostanza che i tempi sono oramai mutati, ha indotto i giudici della Cassazione a ritenere superata la concenzione patrimonialistica del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva" perch� � ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di liberalit� e di autoresponsabilit�, nonch� come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Ci� considerato, si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita goduto nella fase matrimoniale.

Con una pronuncia pi� che rivoluzionaria, la Corte vincola il diritto al mantenimento nel divorzio al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge pi� debole.

Il giudice dovr� informarsi al "principio di autoresponsabilit�" economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica.

L'autosufficienza economica potr� essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi tipo: cespiti mobiliari e immobiliari, la effettiva capacit� lavorativa personale, in relazione alla salute, all'et�, al sesso e al mercato del lavoro indipendente o autonomo, la disponibilit� stabile di una casa di abitazione.

Secondo il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, il criterio al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno era il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Oggi, invece, la Cassazione ha motivato la propria decisione affermando che il matrimonio, una volta terminato con il divorzio, non potr� continuare a perdurare i propri effetti economici nella vita degli ex coniugi, che � bene ribadire, da coppia che erano, con il divorzio tornano ad essere persone singole.

Tale principio, tuttavia, non pu� valere per i figli, i quali se non ancora economicamente autosufficienti, hanno il diritto di essere mantenuti secondo le effettive possibilit� reddituali e patrimoniali di ciascun genitore.

Quanto sopra risulta essere coerente con le differenze tra il rapporto di coniugio, destinato a potersi estinguere, e il rapporto di filiazione, che non pu� concludersi e che quindi comporta responsabilit� differenti.

Vedi anche: Cassazione Civile, Sez. 1^, sentenza 10/05/2017 n. 11504

Data: 15.05.2017
Autore:
Avv. SILVIA CLEMENZI

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