separazione e divorzio / logo separazione e divorzio / scritta logo

Separazione-divorzio.com

Decreti attuativi in materia di unioni civili

I decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19.01.2017, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017, danno attuazione alla disciplina delle unioni civili introdotta dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Scendendo nel dettaglio, il decreto legislativo n. 5/2017 disciplina: - le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell'unione civile; - le modalit� di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell'unione civile, le verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile circa l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell'unione civile; - il procedimento di costituzione dell'unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell'ufficiale di stato civile; - stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell'unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d'origine.

Il decreto legislativo n. 6/2017 ha introdotto nel codice penale ed in quello di procedura penale le disposizioni necessarie a consentire l'equiparazione del partner dell'unione civile al coniuge, ovvero che: - agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; - la qualit� di coniuge, intesa come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; - la causa di non punibilit� dei delitti contro il patrimonio, prevista dall'art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi, � estesa anche alle persone unite civilmente; - la facolt� di astensione dalla testimonianza nel processo penale, prevista per il coniuge dall'art. 199 c.p.p., � estesa alla persona unita civilmente.

Il decreto legislativo n. 7/2017, infine, reca disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ovvero stabilisce che: - il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; - l'unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia, produce gli stessi effetti di quella regolata dalla legge italiana; - l'unione civile � valida se � considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione; - lo scioglimento dell'unione civile � regolato dalla legge applicabile al divorzio; - i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti a cui l'unione � stata costituita o, su richiesta delle parti, dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse � cittadina o nel quale risiede.

Data: 10.03.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

<< Articoli e News
©2003-2021 Separazione-divorzio.com | Milano | Roma | Tutti i diritti riservati
Servizio a cura di StudioLegale-online.net | Informazioni legali | Privacy

W3C Validato CSS Validato