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Il nome "Andrea" non può essere attribuito ad un minore di sesso femminileIl Tribunale di Catanzaro, con decreto del 14 aprile 2009 (Pres. A. N. Filardo – est. G. Gioia), ha stabilito che il nome "Andrea" non può essere attribuito ad un minore di sesso femminile. La corte ha precisato che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e che, diversamente da molti altri paesi pure appartenenti all'UE, in Italia il nome "Andrea" è attribuito per tradizione (e per significato etimologico) esclusivamente per i minori di sesso maschile. Gli artt. 95 e ss. del d.P.R. 396/2000 prevedono due distinti procedimenti modificativi degli atti dello Stato civile: la rettifica nei casi in cui l' atto non sia conforme alla realtà naturale e giuridica in modo tale che ne sia alterato lo stato della persona; la correzione, invece, quando si tratta di rimediare ad un mero errore materiale dell' atto, tale da non incidere sullo stato della persona. Nel caso di specie, la modifica richiesta incide sul “sesso” e sul “nome”, segno ricognitivo della identità della persona fisica. Si richiede, perciò, rettificazione (cfr. anche Circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2001, n. 1827). Pertanto, lo Stato può intervenire per procedere a rettifica, ove la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore ed, anzi, sia idonea ad arrecargli pregiudizio ed esporlo a derisione.
Data: 22.04.2009 |