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Competenza del Tribunale dei minorenni per le cause di mantenimento del figlio naturaleCon ordinanza del 22 marzo-3 aprile 2007, n. 8362, la Corte di Cassazione, I sez. civile, ha stabilito che, in conseguenza delle nuove norme introdotte con la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, competente a decidere sulle cause aventi ad oggetto il mentenimento dei figli naturali è il Tribunale dei Minorenni, già competente in ordine alle questioni relative all'esercizio della potestà genitoriale.Si è così riunita presso lo stesso giudice (Tribunale dei Minorenni), la competenza a decidere sulle questioni, sia economiche che relative all'affidamento, della prole nata fuori dal matrimonio, evitando così di dover ricorrere a due fori diversi ed eliminando un trattamento diversificato e discriminatorio per i figli naturali.
Data: 10.04.2007 |