La casa coniugale può essere assegnata al coniuge non proprietario solo se affidatario della prole
La Suprema Corte con sentenza n. 408/2005, ha stabilito che in caso di separazione e divorzio la casa coniugale può essere assegnata al coniuge non proprietario solo se affidatario del figlio minorenne o del maggiorenne non ancora autosufficiente. Ciò per garantire e tutelare la prole.In difetto la casa coniugale resterà a disposizione del coniuge effettivo proprietario dell’immobile.