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GIURISPRUDENZA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

Cass. civ. sez. I, 07.06.1999, n. 5553
In caso di divorzio, il coniuge qualora sia titolare di assegno e non abbia contratto nuovo matrimonio, ha diritto ad una quota in percentuale del trattamento di fine rapporto del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno, anche se l’indennità è maturata successivamente alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora tale diritto sia sorto antecedentemente in capo al coniuge, il diritto dell’altro a percepire una quota del T.F.R. non sussiste.