separazione-divorzio-home
 
 HOME PAGE

 INFORMAZIONI


 I NOSTRI SERVIZI

dot-line

GIURISPRUDENZA SULLA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Cass. civ. sez. I, 23.03.2004, n. 5741
È possibile in caso di accordo di separazione consensuale l'attribuzione da parte di uno dei coniugi all'altro di beni mobili o immobili al fine di sistemare concordemente i reciproci rapporti patrimoniali.

Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2000, n. 14791
Sono validi gli accordi tra coniugi, assunti per la volontà di separarsi, nei quali si riconosca ad uno di essi o ad entrambi la proprietà esclusiva di un singolo bene, o con i quali si operi il trasferimento di un bene a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento, anche nel caso in cui il bene oggetto dell'accordo ricada nel regime di comunione legale.

Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2000, n. 14791
Il progetto divisionale di un bene immobile realizzato, voluto dalle parti e dichiarato esecutivo con ordinanza dal giudice, all'esito di un subprocedimento nel corso di un giudizio di separazione, ha natura di negozio, alla cui validità non osta, che il bene è in comunione legale tra i coniugi, essendo rimessi alla discrezionalità e comune volontà di questi gli atti di disposizione sui beni in comunione e l'esistenza della comunione stessa; tale atto divisionale, che non richiede la stipulazione di una convenzione matrimoniale, costituisce titolo per la trascrizione, unico requisito previsto essendo la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350 n. 11 c.c.

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13666
Anche in tema di separazione consensuale, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno. Infatti durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune economiche, e d'altronde la finalità considerata dall'art. 156 c.c. (ossia quella di conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza) permane anche nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell'assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni convenute, non può non tener conto di essa finalità.

Tribunale Roma, 14 dicembre 1998
È inammissibile la domanda di revoca del decreto di omologazione della separazione consensuale, avanzata da un coniuge sulla base dell'asserita simulazione dell'accordo di separazione omologato, giacché le norme in tema di simulazione dei contratti non sono applicabili ai negozi giuridici familiari, caratterizzati dalla rilevanza di diritti indisponibili e dal controllo dell'autorità giudiziaria.

Cass. civ., sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. Ne consegue che le pattuizioni convenute antecedentemente e contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti solo se si collochino in una posizione di autonomia in quanto non immediatamente riferibili nè collegate al contenuto necessario del regime di separazione.