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GIURISPRUDENZA ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Cass. civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090
Qualora vi sia accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.

Cass. civ. sez. I, 25.03.2003
L’addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi tra i coniugi

Cass. civ. sez. I, 06.02.2003, n. 1744
La verifica dell’intollerabilità della convivenza e l’addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, non può basarsi su singoli episodi. La violazione dell’obbligo di stabilire concordemente il domicilio familiare non può determinare addebito della separazione.

Cass. civ. sez. I, 16.01.2003, n. 559
In un procedimento di separazione, il Giudice anche se abbia riscontrato la condotta biasimevole di uno dei coniugi, non è esonerato dal valutare anche il comportamento dell’altro, essendo tenuto a valutare l’incidenza che tali atteggiamenti hanno avuto sulla crisi coniugale e sulla conseguente separazione.

Cass. SS.UU., 03.12.2001, n. 15248
E’ possibile separare la pronuncia relativa alla dichiarazione di separazione da quella diretta a statuire sull’addebito della separazione.

Cass. civ. sez. I, 13.07.2001, n. 9515
Al coniuge che si sia allontanato dall’abitazione familiare e successivamente abbia iniziato una relazione extra coniugale non può essere addebitata la separazione poichè l’infedeltà non è considerata in tal caso motivo che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.

Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162
Per l'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (la corte di cassazione ha confermato la pronunzia della corte territoriale che aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dall’abitazione familiare, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi matrimoniale).

Cass. civ. sez. I, 28 settembre 2001, n. 12130
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.

Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8106
La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale, che resta sempre e comunque giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di separazione, con addebito e senza addebito).

Cass. civ. sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859
La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Nè ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., pur in presenza dell'ammissione da parte del marito della relazione adulterina intrattenuta, aveva affermato che nel fallimento dell'unione coniugale aveva avuto un'incidenza decisiva la condotta della moglie, caratterizzata dall'impiego di espressione spiccatamente volgari e oscene nei confronti del coniuge - con coinvolgimento anche dei figli - omettendo l'esame dei fatti rilevanti nel loro complesso, nel rispetto dei criteri suindicati, oltre che inadeguatamente accertando le stesse circostanze di fatto concretamente valorizzate).

Cass. civ. sez. I, 12 gennaio 2000, n. 279
Ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra).

Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione dei coniugi - istituzionalmente riservata al giudice di merito - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura ma deve derivare da una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quali emergono dal processo, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione della efficacia causale dei comportamenti dell'altro.

Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per mancanza di corrispondenza da parte del terzo).

Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2444
Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.

Cass. Civ. I sez., 17.07.1999, n. 7566
In caso di separazione coniugale, qualora il coniuge intrattenga una nuova relazione nell’abitazione familiare dopo l’emissione dei provvedimenti temporanei del Giudice, alla stessa non può essere addebitata la separazione con il provvedimento definitivo che statuisce sul nuovo stato di separazione.