GIURISPRUDENZA ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Cass. civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090
Qualora vi sia accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.
Cass. civ. sez. I, 25.03.2003
L’addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei
doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi
tra i coniugi
Cass. civ. sez. I, 06.02.2003, n. 1744
La verifica dell’intollerabilità della convivenza e l’addebito
della separazione a carico di uno dei coniugi, non può basarsi
su singoli episodi. La violazione dell’obbligo di stabilire
concordemente il domicilio familiare non può determinare
addebito della separazione.
Cass. civ. sez. I, 16.01.2003, n. 559
In un procedimento di separazione, il Giudice anche se abbia
riscontrato la condotta biasimevole di uno dei coniugi, non è
esonerato dal valutare anche il comportamento dell’altro, essendo
tenuto a valutare l’incidenza che tali atteggiamenti hanno avuto sulla
crisi coniugale e sulla conseguente separazione.
Cass. SS.UU., 03.12.2001, n. 15248
E’ possibile separare la pronuncia relativa alla dichiarazione di
separazione da quella diretta a statuire sull’addebito della
separazione.
Cass. civ. sez. I, 13.07.2001, n. 9515
Al coniuge che si sia
allontanato dall’abitazione familiare e successivamente abbia iniziato
una relazione extra coniugale non può essere addebitata la
separazione poichè l’infedeltà non è considerata
in tal caso motivo che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita
in comune.
Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162
Per l'addebitabilità della separazione, l'indagine
sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con
una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e
due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato
senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale
comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano
avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (la corte di
cassazione ha confermato la pronunzia della corte territoriale che
aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge
dall’abitazione familiare, in presenza di una stabile relazione
extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi
matrimoniale).
Cass. civ. sez. I, 28 settembre 2001, n. 12130
In tema di separazione
personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi
sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei
coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia
assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale,
ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in
caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve
essere pronunciata la separazione senza addebito.
Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce
causa di addebitabilità della separazione quando sia stato
determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il
suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia
già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8106
La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento
dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della
prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno
o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si
pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale,
che resta sempre e comunque giustificata solo
dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave
pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da
valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il
profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. (La
S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che
l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo autonomo rispetto alla
pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione
presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di
separazione, con addebito e senza addebito).
Cass. civ. sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859
La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della
fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una
stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione
particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione
personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e
una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da
cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente
in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente
formale. Nè ad escludere la rilevanza della infedeltà
è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a
comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile una
compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e
potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi,
ove sussistano le relative domande. (Nella specie il giudice di merito,
con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., pur in presenza
dell'ammissione da parte del marito della relazione adulterina
intrattenuta, aveva affermato che nel fallimento dell'unione coniugale
aveva avuto un'incidenza decisiva la condotta della moglie,
caratterizzata dall'impiego di espressione spiccatamente volgari e
oscene nei confronti del coniuge - con coinvolgimento anche dei figli -
omettendo l'esame dei fatti rilevanti nel loro complesso, nel rispetto
dei criteri suindicati, oltre che inadeguatamente accertando le stesse
circostanze di fatto concretamente valorizzate).
Cass. civ. sez. I, 12 gennaio 2000, n. 279
Ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare
che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento
oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che
sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti
addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della
convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice,
inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non
potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e
procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare
se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura
coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi
relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali
dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini
dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione
immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in
una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative
ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti,
una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal
comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere
valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del
deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di
addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di
dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con
certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come
antecedente causale dell'altra).
Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità
della separazione dei coniugi - istituzionalmente riservata al giudice
di merito - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di
frattura ma deve derivare da una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, quali emergono dal processo, ben
potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire
sulla valutazione della efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri
nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero
tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per
mancanza di corrispondenza da parte del terzo).
Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2444
Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere
un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione
dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando
irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale
situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette
violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza
coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti
di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei
comportamenti dell'altro.
Cass. Civ. I sez., 17.07.1999, n. 7566
In caso di separazione coniugale, qualora il coniuge intrattenga una
nuova relazione nell’abitazione familiare dopo l’emissione dei
provvedimenti temporanei del Giudice, alla stessa non può essere
addebitata la separazione con il provvedimento definitivo che
statuisce sul nuovo stato di separazione.