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LA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

Alla separazione personale dei coniugi si può guardare con prospettive molto diverse (quella psicologica, quella sociale, quella religiosa o quella economico), ma certamente l'aspetto che interessa maggiormente è da sempre quello giuridico, sintesi e specchio, talvolta deformante, della cultura nella quale si vive.

I coniugi, inizialmente e sinceramente determinati a realizzare un comune progetto di vita, sempre più spesso, oggi, si trovano nella condizione di doversi separare.

Ciò può accadere perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste né prevedibili al momento della celebrazione del matrimonio o semplicemente perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile.

Tutti fatti questi che, per usare l'espressione del nostro legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).

La separazione tra coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. Con la separazione vengono meno solo alcuni effetti del matrimonio, rimanendo intatto lo status giuridico di coniuge. La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che, senza alcuna formalità, è possibile riconciliarsi, facendo cessare gli effetti dalla stessa prodotti (art. 154 c.c.).

Diversamente dal passato, la separazione può oggi dichiararsi per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei coniugi.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza l'intervento del giudice, ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro).

La separazione di fatto non è sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria e non produce alcun effetto sul piano giuridico (né fa decorrere il termine per accedere al divorzio).

Non può essere considerata separazione di fatto l'allontanamento del coniuge per motivi di lavoro, anche se protratto nel tempo.

La separazione legale, invece determina conseguenze giuridiche di rilievo. Gli effetti della separazione incidono sui rapporti tra marito e moglie, e tra genitori e figli. In particolar modo si segnalano:
- le questioni patrimoniali relative alla comunione o ai beni acquistati in comune
- il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
- il diritto gli alimenti per l'ex coniuge
- l'assegnazione della casa familiare
- i diritti successori
- l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.

Con la separazione si interrompe la coabitazione tra i coniugi ed i rapporti di natura personale e patrimoniale tra gli stessi vengono specificatamente disciplinati, ponendo fine all'eventuale regime di comunione.

La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

separazione consensuale