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Sentenze - Adozione


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Famiglia - Adozione - Minori - Esigenze del minore di vivere nella famiglia di origine - Stato abbandono - Conseguente dichiarazione di adottabilit� - Presenza di una carenza di cure materiali e morali - Necessit�. (Legge 184/1983, articolo 1)
L'articolo 1 della legge 184/1983 attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta norma. Un'esigenza della quale � consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, e a prescindere dall'imputabilit� a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso.
Cass. Sezione I civile, sentenza 19 gennaio-14 maggio 2005 n. 10126 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno 2005, pagina 22)
Famiglia - Adozione - Minori - Nonna materna - Presenza di significativi rapporti con il minore - Figura sostitutiva della madre - Stato di abbandono - Esclusione - Dichiarazione di adottabilit� - Esclusione
La presenza di significativi rapporti con il minore - accompagnati dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente caratterizzano un cos� stretto legame di parentela - da parte di una parente (nella specie la nonna), quale figura sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilit�.
Cass. Sezione I civile, sentenza 19 gennaio-14 maggio 2005 n. 10126 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno 2005, pagina 22)
Famiglia - Adozione - Minori - Accertamento dello stato di abbandono - Valutazione astratta - Sufficienza - Esclusione - Accertamento concreto della situazione
L'accertamento dello stato di abbandono del minore non pu� essere rimesso a una valutazione astratta, compiuta ex ante - alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, e in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo - circa la scarsa idoneit� della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, e adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.
Cass. Sezione I civile, sentenza 19 gennaio-14 maggio 2005 n. 10126 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno 2005, pagina 22)

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