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GIURISPRUDENZA SUL DOVERE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Cass. civ. sez. I, 23.03.2004, n. 5719
Il genitore che adempie per l'intero all'obbligo di mantenimento della prole, cui dovrebbero assolvere entrambi i genitori, può richiedere all'altro genitore la sua parte jure proprio, nella misura stabilita convenzionalmente o in mancanza dal giudice.
Il genitore che adempie per l'intero può richiedere anche il contributo per il futuro, fino a quando il figlio non sia in grado di mantenersi da solo.

Corte d'Appello di Roma, 06.02.2004, n. 625
Qualora in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio non venga formulata dal genitore domanda relativa all'affidamento del minore, al suo mantenimento e all'assegnazione dell'abitazione coniugale, il Giudice può disporre d'ufficio in considerazione del carattere indisponibile di tali diritti.

Cass. civ. sez. I, 03.04.2002, n. 4765
Il figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che sia laureato, ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento finché non trovi un’occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità.

Cass. civ. sez. I, 30.08.1999, n. 9109
Il genitore ha l’obbligo di mantenere i figli, ma tale obbligo non è perenne e viene meno qualora il figlio, non riesca, dopo innumerevole tempo, per comportamento negligente a raggiungere un determinato obbiettivo, quale quello di completare gli studi rendendosi così autosufficiente.

Cass. civ. sez. I, 17.01.2001 n. 566
Il coniuge non affidatario dei figli non può ottenere una diminuzione dell’assegno di mantenimento, agli stessi dovuto, nel periodo in cui i figli stessi si trattengono con lui, poiché l’assegno di mantenimento mensilmente elargito dal genitore è considerato rata di un assegno annuale, corrisposto per il sostentamento della prole.

Cass. civ. sez. I, 08.02.2000, n. 1365
In caso di separazione, qualora il genitore non affidatario non tenga con sé nei periodi stabiliti il figlio, l’altro coniuge ha diritto ad ottenere una somma a titolo di risarcimento per le incombenze derivate da tale situazione.

Cass. civ. sez. I, 22.11.2000, n. 15065
Qualora il coniuge divorziato intraprenda una nuova relazione, ciò non lo esonera dal dover comunque corrispondere al figlio, l’assegno di mantenimento poiché la nuova convivenza è dettata da una scelta e nono da una necessità.

Cass. civ. sez. I, 14.02.2004, n. 2897
Il criterio di adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT disposto dalla legge per l'assegno di mantenimento a favore dei figli di persone divorziate viene applicato anche in caso di assegno di mantenimento disposto in favore del figlio naturale, cioè nato fuori dal matrimonio.