GIURISPRUDENZA - ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Corte d'Appello di Roma, 06.02.2004, n. 625
Qualora in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio non venga formulata dal genitore domanda relativa all'affidamento del minore, al suo mantenimento e all'
assegnazione dell'abitazione coniugale,
il Giudice puņ disporre d'ufficio in considerazione del carattere indisponibile di tali diritti.
Cass. Civ. sez. I, 21.06.2002 n. 9071
L’assegnazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge
affidatario dei figli, o con il quale convivono quelli maggiorenni.
Requisito indefettibile resta comunque, la valutazione da parte del
Giudice delle condizioni economiche in cui versano i coniugi.
Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2000, n. 9073
In tema di separazione
personale dei coniugi, la disposizione dell'art. 155, comma 4, c.c.
(nel testo novellato con la l. 19 maggio 1975 n. 151), che attribuisce
al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al
coniuge affidatario che non sia l'esclusivo titolare del
diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere
eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole
minorenne, sicché essa (pur essendo applicabile in tema di
divorzio) non è invocabile, neppure in via di interpretazione
estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario,
ancorché avente diritto al mantenimento (al quale l'abitazione
nella casa familiare non può essere assegnata neppure in forza
dell'art. 156 c.c., che non conferisce al giudice il potere di imporre
al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e
non mediante prestazione pecuniaria).
Cass. civ. sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare, in presenza
di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza
e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui
vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli,
può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o
in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati
redditi propri; nel primo caso, trattandosi di provvedimento da
adottare nel preminente interesse della prole, il giudice può
provvedere alla suddetta assegnazione anche in mancanza di una
specifica domanda di parte, mentre, nel secondo caso, trattandosi di
questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra
coniugi, la suddetta assegnazione presuppone un'apposita domanda del
coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in
ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed
assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia
istanza in tal senso.
Cass. civ. sez. I, 6 maggio 1999, n. 4529
In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa
familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione,
e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da
ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di
opponiblità al terzo delle locazioni infranovennali.
L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato
è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione
del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa
non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove
anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo
precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa
vigente che consenta una distinzione in funzione della durata
dell'assegnazione stessa.
Cass. SSUU., 26.07.2002 n. 11096
Il provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione familiare
può essere opposto al terzo acquirente, anche se non trascritto,
per nove anni decorrenti dall’assegnazione ed anche successivamente
qualora poi venga trascritto.
Cass. civ. sez. I, 6 maggio 1999, n. 4529
In tema di separazione
personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della
casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla
locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa
previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma
in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali.
L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato
è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione
del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa
non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove
anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo
precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa
vigente che consenta una distinzione in funzione della durata
dell'assegnazione stessa.
Cass. civ. sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189
In tema di separazione personale dei coniugi, se è vero che l'assegnazione della casa
familiare si estende - di norma - anche a mobili ed arredi, nulla vieta
ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di
separazione consensuale, che alcuni mobili, tanto più se di
proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa
familiare.
Cass. civ. sez. I, 11 maggio 1998, n. 4727
In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma 4, c.c. (norma di carattere
eccezionale) consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge
non titolare di un diritto di godimento (reale o personale)
sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero
con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti, ma
non anche quando, dal matrimonio, non sia stata generata prole.
Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 1998, n. 822
Nell'ipotesi in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi,
manchino figli minori o figli maggiorenni conviventi con uno dei
genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo
della casa coniugale, l'esercizio del potere discrezionale del giudice
della separazione non può trovare altra giustificazione se non
quella che, in presenza di una sostanziale parità di diritti,
può essere favorito il solo coniuge che non abbia adeguati
redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore
di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di
matrimonio. Ne consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari
della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice della
separazione dovrà respingere le domande contrapposte di
assegnazione del godimento esclusivo della casa stessa, lasciandone la
disciplina agli accordi tra comproprietari, i quali, ove non riescano a
raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi
di chiedere la divisione dell'immobile dopo lo scioglimento della
comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della
sentenza di separazione.
Cass. civ. sez. I, 1 settembre 1997, n. 8317
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza del presidente del
tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione
personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di
abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di
spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del
competente ufficiale giudiziario), ovvero alla normale procedura di
esecuzione forzata, con la conseguenza che, nella prima ipotesi,
giudice competente per l'esecuzione sarà quello che ha emesso il
provvedimento (ovvero quello competente per il merito, se risulti
iniziato il relativo giudizio), mentre, nella seconda, la competenza si
radica in capo al giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie.
Cass. civ. sez. I, 18.09.2001, n. 11696
Qualora l’abitazione familiare sia in comproprietà dei coniugi,
l’assegnazione spetta al coniuge affidatario dei figli minori o del
figlio maggiorenne con lui convivente, non rilevando ai fini
dell’assegnazione stessa, in presenza di tal circostanza, la condizione
di debolezza economica di uno dei coniugi.