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GIURISPRUDENZA - ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

Corte d'Appello di Roma, 06.02.2004, n. 625
Qualora in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio non venga formulata dal genitore domanda relativa all'affidamento del minore, al suo mantenimento e all'assegnazione dell'abitazione coniugale, il Giudice puņ disporre d'ufficio in considerazione del carattere indisponibile di tali diritti.

Cass. Civ. sez. I, 21.06.2002 n. 9071
L’assegnazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli, o con il quale convivono quelli maggiorenni. Requisito indefettibile resta comunque, la valutazione da parte del Giudice delle condizioni economiche in cui versano i coniugi.

Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2000, n. 9073
In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'art. 155, comma 4, c.c. (nel testo novellato con la l. 19 maggio 1975 n. 151), che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario che non sia l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicché essa (pur essendo applicabile in tema di divorzio) non è invocabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento (al quale l'abitazione nella casa familiare non può essere assegnata neppure in forza dell'art. 156 c.c., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria).

Cass. civ. sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri; nel primo caso, trattandosi di provvedimento da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice può provvedere alla suddetta assegnazione anche in mancanza di una specifica domanda di parte, mentre, nel secondo caso, trattandosi di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la suddetta assegnazione presuppone un'apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia istanza in tal senso.

Cass. civ. sez. I, 6 maggio 1999, n. 4529
In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponiblità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa.

Cass. SSUU., 26.07.2002 n. 11096
Il provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione familiare può essere opposto al terzo acquirente, anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dall’assegnazione ed anche successivamente qualora poi venga trascritto.

Cass. civ. sez. I, 6 maggio 1999, n. 4529
In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa.

Cass. civ. sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189
In tema di separazione personale dei coniugi, se è vero che l'assegnazione della casa familiare si estende - di norma - anche a mobili ed arredi, nulla vieta ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di separazione consensuale, che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare.

Cass. civ. sez. I, 11 maggio 1998, n. 4727
In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma 4, c.c. (norma di carattere eccezionale) consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti, ma non anche quando, dal matrimonio, non sia stata generata prole.

Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 1998, n. 822
Nell'ipotesi in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l'esercizio del potere discrezionale del giudice della separazione non può trovare altra giustificazione se non quella che, in presenza di una sostanziale parità di diritti, può essere favorito il solo coniuge che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio. Ne consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice della separazione dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo della casa stessa, lasciandone la disciplina agli accordi tra comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell'immobile dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Cass. civ. sez. I, 1 settembre 1997, n. 8317
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del competente ufficiale giudiziario), ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, giudice competente per l'esecuzione sarà quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello competente per il merito, se risulti iniziato il relativo giudizio), mentre, nella seconda, la competenza si radica in capo al giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie.

Cass. civ. sez. I, 18.09.2001, n. 11696
Qualora l’abitazione familiare sia in comproprietà dei coniugi, l’assegnazione spetta al coniuge affidatario dei figli minori o del figlio maggiorenne con lui convivente, non rilevando ai fini dell’assegnazione stessa, in presenza di tal circostanza, la condizione di debolezza economica di uno dei coniugi.