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ASSEGNO DIVORZILE

L'assegno divorzile ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza del rapporto coniugale.

L'assegno divorzile ha natura complessa:
1) una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
3) una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.

Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questo ha diritto di condurre lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, oppure può essere richiesto successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno). È possibile rinunciare all'assegno, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.

L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. E in tal caso il coniuge non può vantare alcun diritto in ambito successorio.

Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile, e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.

L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.

Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.

Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale (sequestro). Se la garanzia viene accordata, il relativo provvedimento è titolo idoneo per iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato.

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione, ma con il limite della quota di 1/2 (art. 8 legge n. 898/1970, mod. dall'art. 12 legge n. 74/1987).

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