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No al notaio se il passaggio di propriet� dell'immobile � richiesto nell'ambito della negoziazione assitita

Il caso riguarda una coppia che decideva di formalizzare la separazione personale utilizzando il procedimento di negoziazione assistita, davanti all'avvocato, senza giudice. Tra le condizioni di separazione le parti prevedevano il trasferimento della propriet� dell'immobile in capo alla moglie.

Dopo l'autorizzazione ricevuta dal Pubblico Ministero, l'accordo veniva trascritto dall'ufficiale di stato civile del relativo Comune. Successivamente l'accordo veniva presentato alla Conservatoria per la trascrizione, ma quest'ultima rifiutava la trascrizione per assenza dell'autentica del Notaio.

Per questo motivo, le parti si vedevano costrette a ricorrere al Tribunale di Pordenone, che ha deciso con sentenza del 17 marzo 2017 che l'accordo raggiunto tra i coniugi con la negoziazione assistita in materia di famiglia deve essere sottoposto all'esame della Procura e, una volta ottenuto il nullaosta, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale. Da ci� consegue che, poich� i provvedimenti giudiziali (sentenze, decreti e ordinanze) non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di altri pubblici ufficiali, neppure gli accordi di negoziazione assistita devono essere soggetti a tale adempimento per la trascrizione delle cessioni immobiliari.

Vedi anche: Tribunale di Pordenone sentenza del 17/03/2017

Data: 04.04.2017
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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