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Trasferiemento delle residenze di uno dei genitori e collocamento del figlio minore

Il diritto del genitore di decidere liberamente il luogo nel quale fissare la propria residenza � garantito in primis dalla costituzione (art. 3 e 4 Cost.) e pertanto, non � suscettibile di essere valutato negativamente, se non nei casi in cui si renda necessario ai fini della tutela del superiore interesse del minore.

Fatta questa premessa, nei casi in cui sia la madre a trasferire la propria residenza e il minore sia bisognoso della presenza materna, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, il collocamento della prole presso la madre, secondo il principio della cosidetta "maternal preference" va preferito se messo in relazione con gli accertamenti positivi effettuati dal C.T.U. nell'ambito del giudizio.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18087/2016 afferma infatti che non pu� prescindersi dalla circostanza per cui la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come dovere, dovendo privilegiare, pertanto, il genitore che appaia il pi� idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo psicofisico del minore.

L'individuazione del genitore pi� idoneo deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico sulle capacit� del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.

Tale giudizio dovr� fondarsi sulle modalit� con le quali il genitore abbia in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacit� di relazione affettiva, di comprensione e di educazione, tutti elementi che il C.T.U. nominato dal Giudice dovr� esaminare, giungendo, attraverso ampio ed accurato esame, ad una valutazione positiva in favore di uno o dell'altro genitore.

Vedi anche: Cassazione Civile sentenza n. 18087/2016

Data: 17.02.2017
Autore:
Avv. SILVIA TRITTO

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