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Ammissibile l'azione revocatoria del trasferimento di un bene immobile effettuato dal genitore al figlio in sede di separazione consensuale

Il trasferimento di un bene immobile a favore della prole, eseguito da uno dei genitori in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale, � soggetto all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2015, n. 1144).

La suprema Corte con la sentenza in oggetto ha ritenuto che il trasferimento del bene immobile non possa considerarsi un "atto dovuto". In tal modo l'accordo separativo, lontano dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3� comma, cod. civ., costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile.

In altre parole, l'omologa delle condizioni di separazione ha la limitata funzione di valutare l'accordo di separazione alla luce dei rapporti tra i coniugi e degli interessi della prole, non ha la funzione di valutare se l'accordo ha la funzione di sottrarre i beni ai creditori di uno dei due comiugi.

L'accordo intercoso tra i coniugi, infatti, seppur omologato, non esclude la possibilit� per il creditore di agire in via revocatoria ex art. 29019 cod. civ.

In forza di tale principio, l'azione revocatoria di un atto a titolo gratuito (nel caso in esame, la donazione tra le parti) pu� essere facilmente revocata se viene fornita la prova dell'intento da parte del genitore/debitore di arrecare un danno al creditore mediante l'atto di trasferimento del bene: danno consistente nella semplice diminuzione del proprio patrimonio.

Vedi anche: Sentenza Corte di Cassazione del 22 gennaio 2015, n. 1144

Data: 09.02.2017
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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