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Negoziazione assistita e separazione dei coniugi: niente imposta di registro

L'art. 19 della Legge n. 74, del 6.03.1987, dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonch� i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della l. n. 898 del 1�.12.1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con la Risoluzione n. 65 del 16.07.2015, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito l'applicabilit� dell'esenzione di cui alla sopra richiamata disposizione normativa in tema di esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa anche a tutti gli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita c.d. familiare di cui all'art. 6, d.l. n. 132/2014.

La Risoluzione n. 65/2015 in commento parte dal presupposto che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio: tuttavia, precisa l'Agenzia delle Entrate, l'esenzione disposta dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 deve ritenersi applicabile semprech� dal testo dell'accordo medesimo, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Data: 23.01.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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