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Il punto sulla questione del mantenimento del figlio maggiorenne

Il previgente articolo 155-quinquies (introdotto con la L. 54/2006) stabiliva che "il giudice, valutate le circostanze, pu� disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". Tale norma � stata abrogata dall�art. 106, D.Lgs. n. 154/2013 che ha introdotto l�art. 337 septies. La nuova norma stabilisce che �Il giudice, valutate le circostanze, pu� disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, � versato direttamente all'avente diritto�.

Lungi dal chiarire le questioni che si erano palesate con l'introduzione della precedente norma, la nuova formulazione lascia ancora aperti molti dubbi interpretativi. Infatti, la disposizione di un assegno a favore del figlio maggiorenne sembra restare un potere discrezionale del giudice, non un diritto acquisito ed automatico. E allora, al raggiungimento della maggiore et� del figlio, il genitore obbligato, in assenza di statuizione del giudice, pu� interrompere il versamento dell'assegno? E ancora, in assenza di una diversa statuizione del giudice, l'assegno al maggiorenne va versato direttamente all'interessato? Dalla lettura della norma sembrerebbe di poter rispondere affermativamente a queste domande, ma la giurisprudenza ha dimostrato, gi� vigente l'art. 155-quinquies, di essere fortemente ancorata alla propria interpretazione storica, anche in totale disaccordo con la lettera della norma. Restano in ogni caso aperte le questioni relative a quanto debba durare il mantenimento oltre la maggiore et� e di chi sia legittimato a domandarlo (se il solo figlio, o anche il genitore convivente).

Sul primo punto, si menziona una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168) in cui viene sancito che l�obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest�ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalit� acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, � stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne per� tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Si tratta di un principio generale distillato negli anni dalla giurisprudenza di legittimit�. Ma sullo stesso tema si segnala anche la recente ordinanza del 29 marzo 2016, con la quale il Tribunale di Milano ha stabilito che "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. [cio� agli alimenti] ma non pu� pi� essere trattato come 'figlio', bens� come adulto [...] e l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014)". Tale obbligo, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, poich� "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee", non pu� protrarsi "oltre la soglia dei 34 anni" di et�, in quanto, oltre tale soglia, "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - pu� - pi� essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto". Conclude l'ordinanza asserendo che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da "escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di l� dei quali si risolverebbe, com'� stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre pi� anziani". Il Tribunale di Milano, con un'operazione lodevole, ha pertanto stabilito un limite di natura "statistica" (e pertanto non soggettivo n� discrezionale), oltre il quale il mantenimento non � pi� da considerarsi dovuto. In questo modo si tiene conto tanto delle particolari esigenze economiche e culturali di una nazione, in cui il fenomeno dei figli a carico � obiettivamente diffuso, cos� come del diritto del genitore obbligato a veder cessare l'obbligo contributivo.

In ordine alla legittimazione ad agire, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene "tuttora sussistente la legittimazione del coniuge convivente ("concorrente" o "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio" per richiedere il versamento dell'assegno (cass. n. 359/2014; Cass. n. 921/2014; Cass. n. 1805/2014).

In merito, infine, all'onere della prova, l'orientamento consolidato della giurisprudenza stabilisce che spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione provare "che il figlio � divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attivit� lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. n. 11828/2009).

Data: 15.01.2017
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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