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Assegno di mantenimento: rilevano gli aiuti economici da parte dei genitori durante il matrimonio

L'art. 156 cod. civ. stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, determina a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall�altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia redditi adeguati.

Al fine di determinare il diritto all�assegno di mantenimento, � rilevante anche il godimento costante degli aiuti economici offerti da parte dei genitori di uno dei coniugi, quando, di fatto, le predette elargizioni producono oggettivamente un tenore di vita pi� elevato per la coppia.

La recente sentenza della Cassazione (n. 13026 del 10 giugno 2014) ha esaminato il caso di una coppia, il cui marito, fin dall�inizio del matrimonio, si era iscritto all�universit� ed era riuscito a mantenere la famiglia grazie al regolare aiuto economico dei genitori.

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito, stabilendo a carico del marito un obbligo di mantenimento nei confronti della moglie nella misura di euro 900,00 mensili.

Per la Corte di Cassazione, infatti, l�utilizzo costante di aiuti economici da parte dei genitori nel corso del matrimonio ha oggettivamente prodotto un tenore di vita migliore e tale da rilevare ai fini della valutazione richiesta dall�art. 156 cod. civ.

Data: 10.09.2014
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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