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Se il genitore � inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 709 ter c.p.c.

L'art. 709ter c.p.c. - introdotto dalla Legge 54/2006 in tema di affido condiviso - prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit� dell�affidamento, si possono modificare i provvedimenti in essere rivolgendosi al Giudice che pu�, anche congiuntamente: L'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. trova il necessario presupposto nell'inadempimento agli obblighi oggetto della decisione giudiziaria oppure in comportamenti lesivi degli interessi della prole. Il secondo comma dell�articolo in questione dispone inoltre che in caso di gravi inadempienze o atti che comportino un pregiudizio per il minore, il Giudice pu� modificare i provvedimenti in vigore, anche disponendo un regime di affidamento diverso: ad esempio, modificando l�affido condiviso in affido esclusivo.

La giurisprudenza � oggi orientata in favore di un ampia applicazione dell�art. 709ter c.p.c.

A riguardo, fra le tante pronunce dei tribunali di merito, il Tribunale di Catania, Sez. 1� Civile, con sentenza del 23.11.2012 ha condannato il genitore che si era reso inadempiente nel corrispondere il mantenimento e nelle frequentazioni con la figlia.

Nel caso di specie, invero, il padre gi� da diverso tempo aveva cessato di corrispondere l�assegno di mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie per la figlia. A ci� si aggiunga che lasciava trascorrere mesi interi senza cercare la figlia, non ottemperando con regolarit� al diritto/dovere di visita.

Rientrano tra gli atti pregiudizievoli al minore anche il genitore che interponga ostacoli alla frequentazione del figlio con l�altro genitore.

Data: 19.06.2014
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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