Se il genitore � inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 709 ter c.p.c.
L'art. 709ter c.p.c. - introdotto dalla Legge 54/2006 in tema di affido condiviso - prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit� dell�affidamento, si possono modificare i provvedimenti in essere rivolgendosi al Giudice che pu�, anche congiuntamente:- ammonire il genitore inadempiente;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della cassa delle ammende;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell�altro genitore.
La giurisprudenza � oggi orientata in favore di un ampia applicazione dell�art. 709ter c.p.c.
A riguardo, fra le tante pronunce dei tribunali di merito, il Tribunale di Catania, Sez. 1� Civile, con sentenza del 23.11.2012 ha condannato il genitore che si era reso inadempiente nel corrispondere il mantenimento e nelle frequentazioni con la figlia.
Nel caso di specie, invero, il padre gi� da diverso tempo aveva cessato di corrispondere l�assegno di mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie per la figlia. A ci� si aggiunga che lasciava trascorrere mesi interi senza cercare la figlia, non ottemperando con regolarit� al diritto/dovere di visita.
Rientrano tra gli atti pregiudizievoli al minore anche il genitore che interponga ostacoli alla frequentazione del figlio con l�altro genitore.
Data: 19.06.2014
Autore:
Avv. SILVIA CLEMENZI