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Le quote di società di persone rientrano nei beni che cadono in regime di comunioneCon la sentenza del 2 febbraio 2009, n. 2569, la Corte di Cassazione ha stabilito che la quota sociale deve essere ricondotta nella nozione di beni mobili perchè, essendo trasferibile a terzi inter vivos e mortis causa ed assoggettabile anche ad espropriazione forzata, pur se per l'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che può formare oggetto di diritti. Pertanto, l'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che, a norma dall'art. 177 c.c., lett. a), costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.
Data: 22.04.2009 |