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Le quote di societ� di persone rientrano nei beni che cadono in regime di comunione

Con la sentenza del 2 febbraio 2009, n. 2569, la Corte di Cassazione ha stabilito che la quota sociale deve essere ricondotta nella nozione di beni mobili perch�, essendo trasferibile a terzi inter vivos e mortis causa ed assoggettabile anche ad espropriazione forzata, pur se per l'opponibilit� del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che pu� formare oggetto di diritti.

Pertanto, l'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una societ� di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarit� e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della societ� che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che, a norma dall'art. 177 c.c., lett. a), costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.

Data: 22.04.2009
Autore: Avv. ANDREA TOTÒ

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