AFFIDAMENTO CONDIVISO
Legge 8 febbraio 2006 n. 54
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L'articolo 155 del codice civile � sostituito dal seguente:
«Art. 155. (Provvedimenti
riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalit�
indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale
dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilit� che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina
i tempi e le modalit� della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione
dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole.
La potest� genitoriale �
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacit�, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione
� rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice pu� stabilire che i genitori
esercitino la potest� separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalit�, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. (Affidamento a un
solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice
pu� disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro
sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori pu�,
in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono
le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda,
dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi,
per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice pu�
considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione
dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo
ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura
civile.
Art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potest� su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit� del contributo.
Art. 155-quater. (Assegnazione
della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento
della casa familiare � attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene
conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l'eventuale titolo di propriet�. Il diritto al godimento della
casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o
cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi
la residenza o il domicilio, l'altro coniuge pu� chiedere,
se il mutamento interferisce con le modalit� dell'affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici.
Art. 155-quinquies. (Disposizioni
in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze,
pu� disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione
del giudice, � versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. (Poteri
del giudice e ascolto del minore). Prima dell'emanazione, anche
in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il
giudice pu� assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi
di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et� inferiore ove
capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunit�,
il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, pu� rinviare
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere
un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse
morale e materiale dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, � aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si pu� proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, � inserito il seguente:
«Art. 709-ter. (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio
della potest� genitoriale o delle modalit� dell'affidamento
� competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti
di cui all'articolo 710 � competente il tribunale del luogo
di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice
convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze
o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalit� dell'affidamento, pu�
modificare i provvedimenti in vigore e pu�, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa
dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale,
di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio sia gi� stata emessa alla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuno dei genitori pu� richiedere, nei modi previsti
dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo
9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullit� del matrimonio, nonch� ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
Data: 05.02.2006
Autore:
Avv. ANDREA TOT�