Una sola telefonata all'ex moglie può integrare gli estremi del reato di molestie
La Suprema Corte, IV Sezione Penale, ha stabilito che anche una sola telefonata effettuata dall’ex coniuge, al sol fine di raggiungere una riconciliazione a seguito della disgregazione del rapporto coniugale, può integrare gli estremi del reato di molestie, poiché il suddetto reato, contemplato dall’art. 660 c.p., non ha natura permanente e quindi anche una sola azione è sufficiente a perfezionare la fattispecie criminosa.