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AFFIDAMENTO CONDIVISO
La valutazione prioritaria e necessaria del Giudice e il favor per l'affidamento condiviso

Affinch� sia realizzato il principio di consentire al figlio minore, in caso di separazione dei coniugi, di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione tanto dal padre quanto dalla madre, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, l'art. 155 codice civile stabilisce che il giudice valuta prioritariamente la possibilit� che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (c.d affidamento condiviso).

Tale valutazione del giudive deve ritenersi, oltre che prioritaria, pure necessaria , tanto che il successivo art. 155-bis prevede l'obbligo di motivare il provvedimento che dispone l'affidamento ad uno solo dei genitori.

Pertanto, il giudice dovr� preventivamente e necessariamente valuare se vi siano interessi contrari del minore al fatto che la potest� genitoriale continui ad essere esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui non si rinvenga un interesse contrario per il minore, il giudice dovr� disporre che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, eventualmente stabilendo che essi possono esercitare separatamente la potest� limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso, invece, di sussistenza di interessi contrari del minore, la potest� sar� concessa in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, ma con provvedimento motivato, che spieghi cio� le ragioni che hanno determinato il giudice in questo senso.

� sempre fatta salva la possibilit� per ciscuno dei genitori di richiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i figli

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Data: 11.02.2006
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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