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AFFIDAMENTO CONDIVISO
L'affidamento condiviso: princ�pi e regole

L'articolo 155 del codice civile, cos� come modificato, stabilisce il principio che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per molte delle sue manifestazioni, tale principio aveva gi� trovato ingresso nel nostro ordinamento attraverso le pronuncie della giurisprudenza di merito e di legittimit� intervenute nel tempo, e il legislatore si � limitato ad enunciarlo in una sorta di preambolo della nuova normativa.

Tale principio risolve, inoltre, il contrasto certamente esistente tra le norme di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 316 (esercizio della potest� dei genitori), da una parte, e l'art. 155, nella sua vecchia formulazione, dall'altra.

In base alla nuova norma, pertanto, la potest� genitoriale � esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacit�, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione � rimessa al giudice. In questo caso (art. 709-ter), per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potest� genitoriale o delle modalit� dell'affidamento, � competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli � competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

Altra interessante novit� � stata prevista per l'ipotesi di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit� dell'affidamento. In questo caso, il giudice pu� modificare i provvedimenti in vigore e pu�, anche congiuntamente (ossia rivolgendo il provvedimento sanzionatorio ad entrambi i coniugi):

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Sempre su decisione del giudcie, la potest� pu� essere esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Si � pertanto preferito lasciare al giudice la facolt� di adottare i provvedimenti relativi ai figli con ampia gradazione: dalla possibilit� che l'affidamento sia esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli (la scelta da prediligere, salvo il caso di interesse contrario per il minore), alla possibilit� che l'esercizio della potest� sia riservato ad uno soltanto dei coniugi, passando attraverso la via intermedia che vede la possibilit� che l'amministrazione ordinaria sia esercitata separatamente (ma da ciascun genitore), mentre � richiesta la volont� congiunta dei coniugi per le questioni di carattere straordinario.

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Data: 11.02.2006
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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