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AFFIDAMENTO CONDIVISO
Ascolto del minore

Risolvendo una lacuna obiettivamente ingiustificata per i giudizi di separazione, la nuova formulazione del l'art. 155-sexies prevede che, prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti temporanei, il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et� inferiore ove capace di discernimento.

Si � voluto cos� recepire un principio, quello dell'audizione del minore in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardino, gi� garantito da diverse convenzioni internazionali nonch� dalla Convenzione europea sull�esercizio dei diritti dei bambini (Strasburgo, 1996), allineando il giudizio di separazione a quello di divorzio (ove era gi� previsto in caso di necessit�, art. 4, comma 8, L. 898/1970) e al giudizio per dirimere il contrasto tra i genitori nell'esercizio della potest� (art 316 c.c.).

Pur non chiarendo la norma se si tratta di un obbligo del giudice ovvero di una mera facolt�, tale esplicita previsione deve essere salutata con apprezzamento, pur necessitando, in sede attuativa, dell'adozione di opportune cautele e garanzie affinch� al minore non sia portato un pregiudizio ulteriore dalla sua partecipazione al procedimento e dalla consapevolezza di contribuire in maniera determinante alla decisione in materia di affidamento.

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Data: 11.02.2006
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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