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Affidamento Condiviso
Il caso dell'affidamento ad un solo genitore

L'art. 155-quater del codice civile consente al giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, ma solo qualora egli ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori pu�, comunque e in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma, e cio� quando vi sia un interesse contrario del minore all'affidamento condiviso.

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore.

Ma se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice pu� considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile, per aver agito in malafede, con conseguente possibilit� di condanna al risarcimento del danno.

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Data: 11.02.2006
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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