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ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE

A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono. Ciò trova ragione nella salvaguardia degli interessi superiori della prole.

Qualora non vi siano figli, la casa familiare viene assegnata al coniuge considerato più debole.

Se la condizione dei coniugi è simile, l'abitazione rimane normalmente a chi ne è l'effettivo proprietario.

Se la casa è intestata ad entrambi i coniugi, in mancanza di accordo, può essere disposto o il pagamento del 50% della quota da parte di un coniuge a favore dell'altro affinché divenga di esclusiva proprietà di quest'ultimo, oppure la vendita dell'immobile, con divisione del ricavato tra i cointestatari.

Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale deve essere trascritto al fine di evitare qualunque tipo di conflitto con terzi acquirenti dell'immobile (Corte Cost. sent. n. 454/1989). Se il provvedimento è trascritto, i diritti conseguiti dalla moglie sono tutelati contro il terzo che, a qualsiasi titolo, abbia acquistato la casa.

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